La Repubblica, come recita l’art. 9 della Costituzione, promuove lo sviluppo e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.
Scienza, tecnica, paesaggio, reperti storici e opere d’arte sono indicati da questo articolo come beni da tutelare.
L’assunto dal quale partire è questo.
Sono tutti manifestazione della cultura.
Questo articolo li affronta da due prospettive differenti.
Il punto è difendere ciò che costituisce una conquista della creatività umana, questo ci preme e ci interessa e difendere la libertà di parola.
Quindi, si tratta di un diritto costituzionalmente garantito.
Tutelare il paesaggio e il patrimonio storico significa invece riconoscere e difendere la particolare ricchezza artistica e ambientale italiana.
Una parte di questo articolo è stata disattesa poiché gli interessi economici hanno preso il sopravvento e dunque c’è stato un disinteresse verso i beni culturali e ambientali, in seguito questa tendenza si è invertita.
Il punto è che la vita si arricchisce di ogni gesto d’amore donato, la gentilezza genera gentilezza e il mondo ha molto bisogno di queste manifestazioni di tenerezza ed umanità.
Di questo art. 9 ci interessa particolarmente la parte del patrimonio artistico.
Ognuno di noi è un’opera d’arte.